Tribunale di Monza: mancata precedenza, non sempre si ha torto, se l’altro non è prudente

3 luglio 2009 | 04:05
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Tribunale di Monza: mancata precedenza, non sempre si ha torto, se l’altro non è prudente

incidente_tra_due_autoChi omette di dare la precedenza uscendo dallo stop non sempre ha tutta la responsabilità dell’incidente stradale, avvenuto col veicolo che gode della precedenza, se questo non conforma la sua velocità allo stato dei luoghi.

incidente_tra_due_autoChi omette di dare la precedenza uscendo dallo stop non sempre ha tutta la responsabilità dell’incidente stradale, avvenuto col veicolo che gode della precedenza, se questo non conforma la sua velocità allo stato dei luoghi.

Questo è il principio alla base di una recentissima sentenza del Tribunale di Monza, occupatosi di un sinistro avvenuto tra due autoveicoli ad un incrocio, dove la visibilità risultava limitata sia per chi usciva dallo stop sia per chi godeva della precedenza.

Nello specifico, chi è uscito dallo stop aveva la visuale ostruita a causa dei veicoli posteggiati sul bordo della carreggiata ma anche chi aveva la precedenza, preceduto da un veicolo che svoltava a destra, aveva una visuale limitata.

Dallo scontro erano derivati effetti piuttosto rilevanti: il veicolo con la precedenza, infatti, dopo aver urtato leggermente l’autovettura uscita dallo stop, aveva proseguito la marcia urtando violentemente prima la segnaletica verticale presente al centro dell’incrocio, e poi anche le autovetture parcheggiate sul lato opposto.

Da questo tipo di conseguenze il tribunale ha dedotto che il conducente dell’autovettura con la precedenza non avesse moderato la velocità, e che quindi non si fosse conformato alle regole di normale prudenza, come lo stato dei luoghi richiedeva.

Ne è derivata una sentenza che, ben lungi dall’essere “pilatesca”, ha attribuito ad ogni conducente il 50% della responsabilità del sinistro, con evidenti ripercussioni sul risarcimento del danno, anche fisico, che era derivato.

Il tutto senza ricorrere all’art. 2054 2° c. del codice civile, in base al quale esiste una presunzione di colpa a carico di tutti i conducenti per l’ipotesi di scontro, che tuttavia opera solo quando non sia possibile accertare, in concreto, le rispettive responsabilità, come nel caso esaminato.

E’ un principio consolidato in giurisprudenza, che ci invita, una volta di più, non solo a prestare la massima attenzione ma anche a circolare in città ben al di sotto del limite dei 50 km/H se il caso concreto lo richiede.

Anche perché il codice della strada non stabilisce un vero e proprio diritto di precedenza che non sia accompagnato dall’obbligo generale di prudenza.