
Gentile avv. Russo, ho una domanda da porle: nella busta paga di alcuni miei dipendenti è indicata la voce ‘superminimo’ dal momento che ho voluto fidelizzarli con uno stipendio superiore ai minimi. Mi è stato detto che il superminimo non può essere assorbito (si parlerebbe di superminimo non riassorbibile) né da futuri aumenti retributivi né nell’ipotesi in cui un dipendente ottenga in Tribunale differenze retributive derivanti da un inquadramento superiore. E’ vero? V.P.
Gentile avv. Russo, ho una domanda da porle: nella busta paga di alcuni miei dipendenti è indicata la voce ‘superminimo’ dal momento che ho voluto fidelizzarli con uno stipendio superiore ai minimi. Mi è stato detto che il superminimo non può essere assorbito (si parlerebbe di superminimo non riassorbibile) né da futuri aumenti retributivi né nell’ipotesi in cui un dipendente ottenga in Tribunale differenze retributive derivanti da un inquadramento superiore. E’ vero? V.P.
RISPOSTA
Il ‘superminimo’ – e cioè, l’eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) – è normalmente soggetto al principio generale dell’assorbimento. Ciò significa che, se in seguito al rinnovo del CCNL viene previsto un aumento retributivo, il suddetto aumento non si somma al superminimo già erogato al dipendente ma il superminimo viene ridotto in tutto o in parte a seconda dell’aumento. Il principio generale dell’assorbimento non opera nel caso in cui il CCNL di categoria preveda diversamente o nel caso in cui le parti abbiano attribuito all’eccedenza della retribuzione la natura di compenso ‘speciale’ strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente (per tutte, Cassazione, Sezione Lavoro n. 12788 del 9.07.2004). Alla stregua dei principi generali sull’onere della prova, è il lavoratore che è tenuto a dimostrare la suddetta natura di compenso ‘speciale’. La Giurisprudenza di merito e di legittimità è concorde nel ritenere che anche in occasione del riconoscimento giudiziale di una categoria superiore e delle relative differenze retributive, il superminimo già erogato al dipendente è soggetto al principio generale dell’assorbimento, a meno che il lavoratore non fornisca la prova che detto emolumento sia sorretto da un autonomo titolo quale i meriti particolari del lavoratore o la qualità della prestazione (per tutte, Cassazione n. 5650 del 9.03.2009).
Maximilian Maria Russo