Aprire un franchising, ma quali gli obblighi a cui si deve sottostare?

Come abbiamo già avuto modo di scrivere in questa rubrica, asse della legge n. 129/04, che disciplina la c.d. affiliazione commerciale, o franchising (i termini sono sinonimi), sono gli obblighi di informativa, c.d.“disclosure” precontrattuale, posti a carico della società affiliante (franchisor).
Come abbiamo già avuto modo di scrivere in questa rubrica, asse della legge n. 129/04, che disciplina la c.d. affiliazione commerciale, o franchising (i termini sono sinonimi), sono gli obblighi di informativa, c.d.“disclosure” precontrattuale, posti a carico della società affiliante (franchisor).
In che cosa si sostanziano esattamente questi obblighi e perchè la legge li pone a carico della società affiliante?
Ai sensi dell’art. 4 della L. n. 129/04, la società franchisor deve consegnare al potenziale franchisee, oltre ad una copia completa del contratto, anche i seguenti allegati:
1. dati relativi all’affiliante, tra cui ragione, capitale sociale, e, su richiesta dell’affiliato, copia del bilancio degli ultimi tre anni, o dalla data di inizio della attività, qualora essa sia più recente;
2. indicazione dei marchi, numero di registrazione o di deposito, ovvero indicazione della licenza, qualora il marchio sia di proprietà di terzi. In caso di marchio di fatto, documentazione che ne comprovi l’uso concreto;
3. indicazione degli elementi che caratterizzano il sistema di affiliazione proposto;
4. lista degli affiliati e dei punti vendita diretti;
5. indicazione della variazione del numero di affiliati anno per anno, con relativa ubicazione;
6. descrizione sintetica di eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali, promossi da terzi, privati o pubbliche autorità, nei confronti dell’affiliante, purchè relativi al sistema di affiliazione e purchè conclusi negli ultimi tre anni, sempre nel rispetto della normativa sulla privacy.
Restano salve ragioni di riservatezza, che la società affiliante potrà opporre al potenziale affiliato, motivandole, al fine di non rivelare talune informazioni.
Il business plan, ossia il documento contenente un’ipotesi di bilancio previsionale, che il franchisor sottopone al potenziale affiliato, basato sull’esperienza di altri affiliati che hanno una posizione analoga a quella del potenziale affiliato, non rientra tra gli obblighi informativi precontrattuali del franchisor. Tuttavia, ove consegnato, può essere fonte di responsabilità per l’affiliante, se e nella misura in cui contiene informazioni false ed ingannevoli, fonte di incolpevole affidamento dell’affiliato, che sulla base di quelle informazioni, ha deciso di aderire alla rete in franchising propostagli.
Gli obblighi informativi devono essere adempiuti una tantum dalla società franchisor. Tuttavia, qualora le condizioni contrattuali, all’atto del rinnovo del contratto, siano più onerose, si ritiene che l’affiliante debba fornire all’affiliato tutte le informazioni necessarie per metterlo nelle condizioni di valutare se rinnovare o meno il contratto.
La consegna dei documenti e della copia del contratto deve avvenire almeno trenta giorni prima della sottoscrizione del contratto.
Si tratta di un periodo che il legislatore del 2004 ha ritenuto necessario e sufficiente, per consentire al potenziale affiliato sia di sottoporre ad un professionista di sua fiducia, esperto della materia, il contratto, sia di assumere informazioni sul mercato, anche tra gli operatori economici già affiliati alla rete a cui intende aderire, per valutarne il funzionamento ed il livello di gradimento, da parte del pubblico, dei beni o servizi offerti.
Soggiungiamo che è opportuno che le parti redigano un verbale di avvenuta consegna della documentazione, controfirmato da entrambe, al fine di prevenire l’insorgere di future contestazioni circa il mancato assolvimento degli obblighi informativi.
La ratio di tali obblighi informativi imposti alla società affiliante è chiara: la società affiliante, nella relazione contrattuale, riveste il ruolo di contraente “forte”, che detiene, oltre ad un maggior potere economico e contrattuale, informazioni a cui l’aspirante affiliato difficilmente o meno agevolmente può accedere. La legge mira in tal modo a colmare l’asimmetria informativa innegabilmente esistente tra le parti, a tutela dell’affiliato in quanto “contraente debole”.
Oltre agli obblighi circostanziati, che la legge, all’art. 4, pone a carico dell’affiliante, vi sono ulteriori obblighi di comportamento, gravanti su entrambe le parti, sin dalla fase delle trattative e che sono espressione dei principi di buona fede, lealtà e correttezza, che devono improntare tutte le relazioni contrattuali.
Ebbene, l’art. 6 della L.n. 129/04 prevede che la società affiliante fornisca al potenziale affiliato, in aggiunta alle informazioni di cui all’art. 4, altresì tutte quelle informazioni e dati che quest’ultimo ritenga utili o necessari ai fini della stipulazione del contratto di franchising, salvo che si tratti di informazioni riservate.
Dal canto suo, il potenziale affiliato è obbligato a fornire all’affiliante ogni informazione e dato, necessari o anche solo opportuni, ai fini della stipulazione del contratto, anche se non espressamente richiesti dall’affiliante medesimo.
Nei prossimi interventi tratteremo delle conseguenze collegate alla violazione di tali obblighi informativi.