Franchising: clausole anticoncorrenziali e abuso di dipendenza economica

Spesso vengono inserite nel contratto di franchising clausole anticoncorrenziali quali la clausola di esclusiva ed il patto di non concorrenza.
Spesso vengono inserite nel contratto di franchising clausole anticoncorrenziali quali la clausola di esclusiva ed il patto di non concorrenza.
Clausola di esclusiva: nella maggior parte dei contratti di franchising viene inserita la clausola di esclusiva reciproca, con la quale l’affiliato si obbliga a non svolgere, durante la vigenza del contratto, attività imprenditoriale nell’interesse di terzi che distribuiscono prodotti e/o servizi concorrenti con quelli distribuiti dall’affiliante, mentre quest’ultimo si obbliga, a sua volta, a non servirsi nella stessa area territoriale in cui opera l’affiliato, di altri affiliati. L’obbligazione dell’affiliante si traduce nella concessione, a favore dell’affiliato, di una area territoriale esclusiva, ben delimitata, la cui estensione dipende dal tipo di attività e dal numero di potenziali clienti.
Non è tuttavia infrequente il caso in cui, l’affiliante, pur obbligatosi a non creare altre affiliazioni nell’area territoriale concessa al franchisee, si riservi la facoltà di operare nella medesima area dell’affiliato, attraverso punti di distribuzione propri, ovvero riservi a sé una determinata tipologia di clientela.
La clausola di esclusiva deve risultare espressamente nel testo contrattuale, perchè diversamente si presuppone che le parti non abbiano voluto creare vincoli di esclusiva, pur avendo previsto una zona operativa per il franchisee .
Detta clausola ha la funzione sia di tutelare gli investimenti effettuati dall’affiliato per l’instaurazione del suo punto di distribuzione e di evitare che questi subisca effetti negativi sul proprio volume d’affari, a seguito della concorrenza intra brand, sia di consentire all’affiliante di contare su una rete distributiva omogenea.
Patto di non concorrenza: le parti possono pattuire espressamente che, alla cessazione del contratto, per qualsivoglia causa, sia vietato al franchisee di assumere incarichi di distribuzione per prodotti/servizi concorrenti con quelli già oggetto di contratto. Tale accordo, essenzialmente finalizzato a tutelare il Know how trasferito al franchisee, durante la vigenza contrattuale, non deve avere durata eccedente un anno dalla scadenza del contratto e deve essere circoscritto territorialmente.
A volte i comportamenti assunti dai franchisors, possono qualificarsi come abuso di dipendenza economica.
Sebbene inserito nella legge sulla sub-fornitura, il divieto di abuso di dipendenza economica appartiene alla disciplina generale dei contratti (ivi compreso quello di franchising), in quanto pone un limite di fondo all’autonomia privata e rappresenta l’esplicazione del principio di buona fede nelle relazioni tra imprenditori.
L’abuso di dipendenza economica ricorre quando un’impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra, un eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi tra le parti.
Può consistere ad esempio nell’imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose, o discriminatorie, ai danni di un contraente, nell’ interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.
Come sopra accennato, è frequente l’ipotesi in cui l’affiliante, pur impegnandosi a non istituire ulteriori affiliazioni nell’area destinata all’affiliato, si riservi contrattualmente la facoltà di tenere rapporti commerciali, non di affiliazione, nel predetto territorio. Qualora tutto ciò si traduca di fatto, in un’“appropriazione” dei clienti dell’affiliato stesso, con particolari strategie di mercato, come ad esempio l’applicazione di prezzi più competitivi rispetto a quelli praticati dall’affiliato, costituisce comportamento, da parte dell’affiliante, contrario alla buona fede contrattuale, che deve improntare non solo la fase delle trattative precontrattuali, ma altresì l’esecuzione del contratto, nella sua interezza.
Diversamente, l’affiliato, già obbligato ad approvvigionarsi esclusivamente presso l’affiliante, si ritroverebbe in una situazione di dipendenza economica dal franchisor, tale da compromettere la prosecuzione del rapporto contrattuale. In tali ipotesi, la posizione assunta dal franchisor costituisce illecito contrattuale.
E’ quanto ha stabilito il Tribunale di Isernia in una sentenza del 2006, che ha sancito la risoluzione del contratto di franchising per inadempimento dell’affiliante, ricondotto ad un’ipotesi di abuso di posizione dominante.
La giurisprudenza ha individuato altre ipotesi di abuso di posizione dominante ad opera del franchisor che, sfruttando la propria posizione di maggior potere contrattuale, impone condizioni particolarmente vessatorie al franchisee.
In particolare è innegabile la vessatorietà della clausola che legittima la società franchisor a recedere dal contratto, nella misura in cui vanifica di fatto gli investimenti effettuati dal franchisee, il quale ha fatto legittimamente affidamento nella sua prosecuzione e che, peraltro, nella vigenza della clausola di non concorrenza post contrattuale, si trova nella impossibilità di reperire un nuovo partner commerciale nello stesso settore.
pe maggiori informazioni: Avvocato Donatella Paciello (scrivere a online@mbnews.it)