Fallimento Ac Monza: la Figc punisce gli amministratori degli ultimi 2 anni

8 ottobre 2016 | 07:47
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Fallimento Ac Monza: la Figc punisce gli amministratori degli ultimi 2 anni

Dopo il patteggiamento di Perrotti e di Prada è arrivata la condanna sportiva per il fallimento del Calcio Monza anche per Armstrong-Emery, Bingham, Montaquila e Di Stanislao.

Dopo il patteggiamento di Cristiano Perrotti e di Maurizio Carlo Prada è arrivata la condanna sportiva per il fallimento dell’Associazione Calcio Monza Brianza 1912 anche per Anthony Jon Domingo Armstrong-Emery, Dennis Patrick Bingham, Pietro Montaquila e Paolo Di Stanislao.

Dunque alla fine tutti gli amministratori veri e presunti succedutisi al capezzale del club biancorosso nei 24 mesi precedenti la sentenza di fallimento sono stati inibiti e multati dalla Federcalcio. Per i casi discussi oggi dalla Sezione disciplinare del Tribunale federale nazionale si tratta di sentenze ridicole, che relativamente al britannico Armstrong-Emery e all’irlandese Bingham non verranno neanche applicate per la latitanza dei due soggetti dall’Italia. A entrambi (il primo presidente dal 20 maggio 2012 all’11 dicembre 2014, il secondo amministratore unico dall’11 dicembre 2014 al 20 gennaio 2015) sono stati inflitti 3 anni di inibizione con l’ammenda di 10mila euro. Più blande le sanzioni per “il gatto e la volpe”, alias Montaquila e Di Stanislao. All’amministratore unico del periodo 20 gennaio 2015-27 maggio 2015 (data della sentenza di fallimento) sono stati inflitti 2 anni di inibizione con l’ammenda di 5mila euro, mentre all’amministratore di fatto dello stesso periodo 1 anno di inibizione con l’ammenda di 3mila euro.

Ricordiamo poi che Perrotti e Prada, consiglieri della società nel periodo di presidenza Armstrong-Emery, avevano patteggiato lo scorso 1 agosto rispettivamente la sanzione di 16  mesi di  inibizione e 3.500 euro di ammenda e di 12 mesi di inibizione e 2mila euro di ammenda, “per aver contribuito con la propria gestione al dissesto economico patrimoniale del club e per aver omesso di controllare l’attività posta in essere dal presidente di allora Anthony Armstrong-Emery, oltre a non aver espresso formalmente il proprio dissenso rispetto alla cattiva gestione della società”.

calcio-monza-armstrong-mbEcco invece le motivazioni relative alle condanne di oggi: Armstrong-Emery “per aver determinato la cattiva gestione della società, in stato di grave crisi finanziaria al momento della sua cessazione dalla carica, che ne ha causato il dissesto e il successivo fallimento; per non aver proceduto a ripianare in misura adeguata le ingenti perdite accumulate dalla società”; Bingham “per aver aggravato, con la propria gestione, il dissesto economico-patrimoniale della società e, in particolare, per non aver adempiuto all’impegno di eseguire finanziamenti soci per gli importi occorrenti a garantire la continuità aziendale e comunque per un importo non inferiore a 200mila euro entro il 31 dicembre 2014”; Montaquila “per aver contribuito, con la propria gestione della società, al dissesto economico-patrimoniale della società; per non aver effettuato alcun intervento sul capitale sociale né alcuna operazione di risanamento aziendale; per aver consentito a Paolo Di Stanislao, soggetto inibito, di operare nella società con il ruolo di amministratore di fatto”; Di Stanislao “per aver svolto il ruolo di ‘amministratore di fatto’ dell’Ac Monza Brianza 1912, coadiuvando il socio e amministratore unico Pietro Montaquila, avendo esercitato in modo continuativo le funzioni di amministrazione della società, prendendo decisioni e compiendo atti di gestione, a nome e per conto della stessa, anche senza essere stato formalmente investito in tale ruolo da una deliberazione giuridicamente valida e senza essere mai stato inserito in alcun foglio di censimento depositato presso la Lega competente; per aver contribuito ad aggravare lo stato di decozione della società; per aver operato come amministratore di fatto della società essendo ancora inibito per i fatti risalenti al fallimento della società Lanciano; per aver operato come dirigente della società Casale Calcio Srl, essendo ancora inibito per i fatti risalenti al fallimento della società Lanciano”.

calcio-monza-brianteo-bingham-mbSe Armstrong-Emery e Bingham, fuggiti dall’Italia, non hanno depositato memorie a discolpa, il casertano Montaquila e il teramano Di Stanislao ci hanno provato, naturalmente cercando di addossare le colpe all’altro ex amico. La Figc fa sapere che i due “depositavano distinte memorie allo scopo di evidenziare la inesistente o minimale attività gestionale svolta da entrambi nel sodalizio, che peraltro già si trovava in avanzato stato di decozione, poiché riferita al breve periodo di effettiva appartenenza compreso tra fine gennaio 2015 e sino data del fallimento, che non avrebbe consentito loro la sostanziale esplicazione del ruolo amministrativo. In particolare il signor Montaquila contestava la posizione di socio e amministratore unico a lui attribuita dalla Procura Federale; mentre il signor Di Stanislao si dichiarava mero ‘consulente’ societario per lo stesso periodo temporale assai limitato. Entrambi richiamavano comunque la sussistenza di copiosa giurisprudenza favorevole all’assunto scriminante, secondo cui tutte le violazioni ascritte in deferimento presuppongono profili di colpa specifici in capo a ciascun soggetto agente, non già l’attribuzione di una improvata responsabilità per il solo fatto del ruolo svolto. Assimilando la specie al caso del ‘fallimento Parma Fc Spa’ (precedentemente giudicato dai preposti Organi della giustizia federale) e puntualizzando la vigenza di alcune analogie con la fattispecie, concludevano per la richiesta di proscioglimento, ovvero per la irrogazione del minimo della sanzione edittale ex art. 19 comma 1 del Codice di giustizia sportiva”.

calcio-novara-monza-stadio-piola-montaquila-mbI giudici però hanno accolto le richieste delle Procura federale illustrando così la decisione di condanna: “Risulta ampiamente dimostrato che nel periodo antecedente alla data del fallimento, siano state poste in essere condotte che a prescindere dal loro rilievo sul piano giurisdizionale ordinario, si pongono in netto contrasto con le prescrizioni normative contestate dalla Procura federale poiché in stretto rapporto causale con il dissesto che condusse al successivo fallimento. In tal senso gli atti constano della pacifica prova attestante che la società Monza Brianza sia stata gestita secondo criteri inadatti e antieconomici, in costante tensione finanziaria e con l’inevitabile accumulo di perdite mai sanato da operazioni straordinarie o correttive di qualsiasi genere. Sul punto è sufficiente il precipuo richiamo ai bilanci societari, alle relazioni della Covisoc e alle innumerevoli dichiarazioni dei responsabili, che si collocano quali ineccepibili strumenti probatori in coerente linea con le modalità di gestione contestate in deferimento, da ritenere quindi pienamente provate e sicuramente assorbenti in relazione al procedimento. Consegue che tutte le risultanze in atti, peraltro convergenti verso un palmare stato di decozione confluito verso il fallimento della società, non possono essere contrastate da presupposti ostativi, ovvero di dubbio, in ordine alla effettiva contezza delle violazioni ascritte in danno di tutti i soggetti prevenuti. In sintesi e per quanto compete a questo Tribunale, vige il concetto di carattere generale, federalmente tutelato, secondo cui nei periodi anteriori al fallimento del sodalizio, la gestione della società Monza Brianza venne svolta attuando criteri e condotte non ispirate ai principi di correttezza, lealtà e probità, rilevanti nell’Ordinamento sportivo ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 bis Cgs e 19 dello Statuto Figc”.

calcio-monza-di-stanislao-mbI giudici si sono soffermati in particolare sulle posizioni di Montaquila e Di Stanislao. Riguardo al primo hanno scritto: “La consecutio temporale è pacifica per tabulas, oltre tutto non risulta contrastata dall’interessato che eccepisce la sola insussistenza della funzione gestionale svolta all’interno del sodalizio, poiché priva di valenza amministrativa trovandosi la società in avanzato stato di decozione già al tempo del suo insediamento. Le ragioni esimenti spiegate dalla difesa e concernenti l’effettivo ruolo sostanziale svolto dal deferito, inteso come privo di potestà gestionale, non convergono con l’esame delle risultanze in atti, in quanto il Tribunale è pervenuto alla convinzione che la funzione svolta dal prevenuto converga verso il coinvolgimento. Invero non soltanto i documenti depositati dalla Procura federale, ma anche le deposizioni rese dei testi, disegnano il deferito come consapevole del proprio ruolo gestionale e assoluto protagonista delle operazioni societarie con calciatori e terzi durante i quattro mesi di insediamento. Consegue che la implicazione appare evidente e come tale meritevole di sanzione che viene tuttavia temperata proprio in considerazione del ridotto periodo di effettiva gestione del sodalizio, pari appunto a circa quattro mesi”. Riguardo a Di Stanislao hanno evidenziato il fatto che operava a Monza, e precedentemente aveva operato a Casale Monferrato (facendo scomparire lo storico club locale), nonostante l’inibizione ricevuta per il fallimento del Lanciano: per gli sportivi sarebbe uno da radiare insomma, ma l’ineffabile Figc ritiene invece, considerando le sanzioni “soft”, che sia un soggetto utile per il mondo del calcio… “La consecutio temporale è evincibile per tabulas – spiega “chiaramente” il Tfn – risultando marginalmente contrastata in relazione alla effettiva funzione gestionale svolta dal prevenuto all’interno del sodalizio, poiché priva di valenza amministrativa e svolta in qualità di mero ‘consulente’ del sodalizio e del suo amministratore signor Pietro Montaquila. Le ragioni esimenti spiegate dalla difesa e concernenti l’effettivo ruolo sostanziale svolto dal deferito, inteso come privo di potestà gestionale poiché mero ‘consulente societario’, convergono parzialmente con le risultanze in atti, in quanto il Tribunale è pervenuto alla convinzione che la funzione svolta dal prevenuto esponga un suo coinvolgimento se pure in maniera marginale. Invero i documenti depositati dalla Procura federale mostrano implicazioni gestionali riferibili al signor Di Stanislao, nonostante la difesa tenti di minimizzarne la figura apportando deposizioni che disegnerebbero il deferito come persona di riferimento del signor Montaquila, quest’ultimo vero e proprio artefice unico del periodo quadrimestrale ante-fallimento dell’Ac Monza Brianza. Ma così non è, posto che l’attento esame istruttorio attesta che il signor Di Stanislao trattava direttamente con fornitori e terzi, se pure in maniera marginale e non continuativa, consapevole del proprio ruolo gestionale di compartecipe unitamente all’amministratore signor Montaquila delle operazioni societarie. Consegue che il predetto coinvolgimento appare meritevole di sanzione, che viene tuttavia ulteriormente temperata proprio in considerazione delle motivazioni che precedono in ordini di tempo e di ruolo”.

dennis-binghamGiustizia sportiva è fatta? Crediamo che tutti i tifosi biancorossi in questo momento stiano sorridendo masticando amaro. Dell’inglese Armstrong-Emery si sono perse le tracce negli Emirati Arabi Uniti, l’irlandese Bingham è diventato consulente per il reclutamento internazionale del Chesterfield tramite la famigerata Royal Pearl International, rilasciando tra l’altro dichiarazioni stravaganti al Derbyshire Times, come quella di aver “lavorato con Cristiano Ronaldo e Lionel Messi in passato” e di aver “rilevato il Monza con l’intento di farlo sponsorizzare dai suoi amici in Ferrari e in Formula Uno”. Riguardo agli altri due, staranno già annusando in quale società decotta infilarsi per brigare (voci non verificate affermavano che Di Stanislao era interessato al Lecco di proprietà del suo amico Daniele Bizzozero, attualmente agli arresti domiciliari). Noi siamo perplessi anche per un altro motivo: se Armstrong-Emery non ha “proceduto a ripianare in misura adeguata le ingenti perdite accumulate dalla società” non è che le responsabilità del fallimento andrebbero ricercate anche prima dei 24 mesi precedenti al fallimento? I bilanci sono pubblici: il Monza Brianza 1912 è fallito con 4,6 milioni di euro di debiti, di cui quasi la metà già esistenti al momento dell’acquisto del club da parte di “AAE”…