Sostanze stupefacenti e guida: nessun reato senza la prova di alterazione psico-fisica

12 dicembre 2016 | 12:15
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Sostanze stupefacenti e guida: nessun reato senza la prova di alterazione psico-fisica

Per la Cassazione non c’è alcun dubbio: ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 187 C.d.S. è necessario che il conducente abbia guidato sotto l’effetto di sostanze stupefacenti ed in stato di alterazione psico-fisica.

Carlo viaggia a bordo della sua autovettura quando viene fermato da agenti di polizia stradale per un controllo. Gli stessi, terminati i controlli di rito, vedendo il soggetto in stato di agitazione, sottopongono il conducente ad accertamenti preliminari mediante un apparecchio portatile per verificare se abbia assunto sostanze stupefacenti. L’esito è positivo. La patente gli viene ritirata e lo stesso viene accompagnato presso una struttura sanitaria ai fini dell’effettuazione degli esami necessari. Anche il test tossicologico cui verrà sottoposto presso il presidio sanitario darà esito positivo all’utilizzo di cannbinoidi e gli verrà pertanto contestato il reato di cui all’art. 187 C.d.S. con conseguente sospensione della patente di guida come stabilito dalla medesima norma.
Carlo si giustifica con gli agenti dicendo di aver fumato sì uno spinello, ma la sera precedente! D’altronde l’uso pregresso di sostanze stupefacenti o psicotrope non può essere confuso con l’esistenza dell’alterazione psico-fisica poiché, si sa, i residui della sostanza stupefacente permangono per un certo lasso di tempo dopo l’assunzione. Ma è reato guidare un’autovettura dopo aver assunto stupefacenti? La norma punisce chiunque si metta alla guida in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’uso di sostanze stupefacenti. E’ bene precisare che le pene previste sono raddoppiate e la procedura di accertamento sempre attivata in caso di incidente stradale. Sul punto anche la Suprema Corte ha chiarito che ai fini del giudizio di responsabilità è necessario provare non solo che l’agente abbia assunto sostanze stupefacenti ma anche lo stato di alterazione del conducente causato da tale assunzione (Cass. Pen. n. 3623 del 27.01.2016). Occorre dunque la prova dell’alterazione psico-fisica del soggetto al momento dell’accertamento: per la sussistenza del reato di cui all’art. 187 C.d.S. è necessario un accertamento tecnico biologico unitamente ad altre circostanze che provino la situazione di alterazione psico-fisica. Infatti, a parere della Corte, i soli prelievi ematici o sui liquidi non sembrano in grado di stabilire i tempi dell’assunzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope e dunque di provare l’attualità dell’uso, potendo la positività indicare un’assunzione pregressa persino di giorni! Si ritiene per tale pacifica necessaria anche una visita medica, al fine di accertare la perduranza o meno dello stato di alterazione, a maggior ragione in tutti quei casi in cui i verbalizzanti non diano atto di alcun sintomo tipico della recente assunzione di sostanze stupefacenti, quale ad esempio lo stato confusionale, né ritrovino in occasione del controllo, sempre a titolo esemplificativo, tracce di stupefacenti. Tuttavia, va precisato che taluni Tribunali hanno condannato imputati per il reato di cui all’art. 187 C.d.S. ritenendo sufficienti gli esami di laboratorio, seppur in assenza di dimostrazione dell’attualità dell’assunzione.

Un aspetto che deve far riflettere è che in conseguenza ad una sentenza di assoluzione la Prefettura revoca le sanzioni amministrative accessorie precedentemente disposte in via cautelare prima dell’esito del procedimento penale. Questo significa che soggetti assolti dal reato hanno comunque patito la privazione del documento di guida e del veicolo, a questo punto, in modo ingiustificato.