Cyberbullismo, quando un semplice click ha conseguenze devastanti

Bullismo e web: una vera e propria emergenza, soprattutto tra i giovanissimi, quella dei reati commessi attraverso internet.
Oggi ricorre la Giornata Nazionale contro il Bullismo ed il Safer Internet Day, ovvero la giornata internazionale per la sicurezza in rete. Abbiamo tutti coscienza delle allarmanti dimensioni che ha assunto il fenomeno del bullismo e del cyber bullismo, ovvero l’uso delle nuove tecnologie allo scopo di prevaricare, intimorire, molestare, offendere (ecc ecc.) altre persone. Social network, forum, messaggi su cellulare e chat online, sono alcune delle piattaforme dove ormai troppo spesso si verificano atti di cyber bullismo poichè si prestano perfettamente ad una rapida divulgazione delle più svariate aggressioni: si va dagli insulti sui media alla diffusione di immagini o video imbarazzanti, dalle minacce al rubare l’identità e il profilo di altri soggetti.
La Regione Lombardia nello scorso mese ha approvato la legge in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyber bullismo, prevedendo percorsi di assistenza alle vittime, campagne di sensibilizzazione e la promozione di iniziative in tema di rispetto e legalità. Nel nostro codice penale non esistono specifiche disposizioni del fenomeno –nello specifico- cyber bullismo e pertanto, i singoli atti illeciti vengono ricondotti alle fattispecie penali astratte già presenti nel nostro ordinamento quali diffamazione ex art. 595 c.p., minaccia ex art. 612 c.p., atti persecutori (stalking) ex art. 612 bis c.p. e sostituzione di persona ex art. 494 c.p.
La diffamazione tramite internet, è ormai pacifico, costituisce un’ipotesi aggravata ai sensi dell’art. 595 c.p. terzo comma, in quanto commessa con mezzo di pubblicità idoneo a determinare una maggiore diffusione dell’offesa. E’ stata così confermata la condanna per il reato di cui sopra commesso mediante il caricamento in internet, condividendo con altri utenti in rete, un’immagine attinente la vita privata della persona offesa (Cass. Pen. 16 gennaio 2015, n. 6785). E’ stato altresì ritenuto integrato il reato di diffamazione aggravata in capo a un soggetto per aver inviato documenti dal contenuto diffamatorio via fax. Integra il diverso delitto di sostituzione di persona la condotta di colui che crea ed utilizza un profilo su social network, utilizzando abusivamente l’immagine di una persona inconsapevole, associata ad un “nickname” di fantasia ed a caratteristiche personali negative (Cass. Pen. 23 aprile 2014, n. 25774). Quanto al reato di stalking, gli atti di molestia reiterati, idonei a configurare il delitto, possono concretizzarsi in telefonate, invio di sms, email e messaggi tramite internet. Anche nelle ipotesi di c.d. cyber stalking è prevista, a determinate condizioni di legge, l’applicazione di misure cautelari a carico dei cyber bulli: così è stata confermata dalla Cassazione la misura coercitiva nei confronti dell’imputato, accusato ex art. 612 bis c.p., per aver minacciato una donna con cui aveva avuto una relazione, attraverso la diffusione via web di foto intime (Cass. Pen. 13 gennaio 2015, n. 12203).
I danni psicologici causati da condotte di bullismo e cyber bullismo non vanno sottovalutati: depressione, isolamento, purtroppo non sono mancati drammatici casi di suicidio.
I cyber bulli, che si nascondono dietro un indirizzo IP, spesso credono di rimanere impuniti. In realtà possono essere individuati e chi si rende responsabile di atti di bullismo ed ha età superiore ai 14 anni può essere sottoposto a procedimento penale davanti all’Autorità competente. Gli adulti, specialmente genitori e insegnanti, hanno un compito importantissimo, quello di far comprendere ai ragazzi la gravità di condotte come quelle sopra descritte e le relative conseguenze che, in alcuni casi, sappiamo essere devastanti.