Pedone investito: non sempre ha ragione…

22 marzo 2017 | 06:00
Share0
Pedone investito: non sempre ha ragione…

Anche in Brianza ogni giorno leggiamo di pedoni investiti: responsabilità esclusiva o corresponsabilità anche del pedone?

Ogni giorno leggiamo di “pedoni” investiti. Normalmente per il conducente dell’automezzo è molto difficile dimostrare di non essere responsabile. E’ il caso tipico di investimento di una persona fisica appiedata da parte di un veicolo a motore.

In queste situazioni il conducente del mezzo deve dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare l’investimento secondo la regola stabilita dall’art. 2054 del codice civile per il quale “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
In considerazione dell’estrema difficoltà di fornire questa prova in linea di massima la responsabilità del sinistro viene quasi sempre addebitata al conducente del veicolo. Si pensi al caso del pedone investito mentre attraversava una via percorrendo le strisce pedonali che vengono normalmente segnalate in anticipo dalla cartellonistica stradale.

Il concorso di colpa del pedone

Ma vi possono essere alcune situazioni in cui il risarcimento al pedone può essere diminuito perché si ritiene che anche il suo comportamento imprudente abbia contribuito al verificarsi dell’incidente.

Coma sappiamo le norme di legge che impongono al conducente di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare l’impatto lasciano poco spazio per dimostrare l’assenza di responsabilità.
Tuttavia ci sono numerosi casi in cui si può ipotizzare che anche il comportamento del pedone abbia contribuito al verificarsi dell’incidente. Si parla in questo caso di concorso di colpa del pedone.
Tra i più noti si possono ricordare le ipotesi in cui il pedone:

  • attraversa la strada senza utilizzare le strisce pedonali;
  • attraversa un incrocio in diagonale venendosi a trovare in una posizione pericolosa.
  • cammina sul ciglio della strada al buio nello stesso senso di marcia dell’autovettura che la investì e non, come dice la legge, nel senso opposto, qualora non vi siano banchine o marciapiedi.

In questi casi, se il conducente riesce a dimostrare che il pedone non si è attenuto alle regole stabilite dal Codice della Strada può ottenere una riduzione del risarcimento del danno in proporzione all’incidenza che il comportamento del danneggiato ha avuto nel verificarsi dell’impatto.
Va però detto che la condotta del pedone non sempre ha una incidenza reale nella dinamica del fatto anche quando viene dimostrata una sua teorica colpa.
Si può pensare al caso del pedone che attraversa fuori dalle strisce un rettilineo con piena visibilità da lunghissima distanza e che viene investito da un mezzo che procede a velocità sconsiderata, situazione in cui ben difficilmente sarà possibile ritenere che l’omissione del pedone abbia impedito (anche solo in parte) al conducente del veicolo di evitare l’impatto.

Per maggiori informazioni: www.avvocatomonzapaviacremona.com