L’avvocato Risponde. In caso di incidente come fare per rendere rapide le procedure?

21 aprile 2017 | 00:00
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L’avvocato Risponde. In caso di incidente come fare per rendere rapide le procedure?

Ecco quello che c’è da sapere in caso di incidente stradale al fine di rendere più rapido l’accertamento della responsabilità ed il relativo risarcimento.

In caso di incidente stradale, è necessario (al fine di individuare le responsabilità delle persone coinvolte) chiamare i soccorsi sanitari e le forze dell’ordine.

Questi eseguiranno rilievi fotografici che permetteranno successivamente di individuare esattamente la posizione dei veicoli e dei relativi danni, eventuali tracce di frenata… E’ utile e necessario indicare anche i nominativi di eventuali testimoni.

Tuttavia, se si sono verificati solo danni a cose e non alle persone, quando non c’è conflittualità sulla dinamica dell’incidente, si può compilare il Modulo di Constatazione Amichevole (c.d. Modello CAI), congiuntamente al conducente dell’altro veicolo. Infatti, quando si è coinvolti in un incidente è doveroso fornire le proprie generalità ma se le modalità del sinistro sono controverse si può non sottoscrivere il modello CAI. Contrariamente, qualora sia firmato da ambo le parti si presume vero fino a prova contraria ex art. 143 Cod. ass. Tale modulo va inviato alla compagnia entro tre giorni dalla data del sinistro.

Successivamente è opportuno inviare una denuncia di sinistro sia alla propria compagnia che a quella di controparte con raccomandata A.R., via fax o via posta elettronica indicando data e luogo del sinistro, generalità dei conducenti, dei proprietari dei veicoli, estremi delle polizze assicurative e delle auto coinvolte, modalità del sinistro, eventuali testimoni ed interventi di forze dell’ordine, preventivo per danni a cose e documentazione medica nell’ipotesi di lesioni fisiche. Nella diffida con contestuale richiesta di risarcimento sarà opportuno specificare anche la disponibilità a sottoporre l’auto ad un loro fiduciario per la perizia indicando giorni e orari per l’espletamento dell’incarico peritale. Solo dopo la perizia sarà possibile far riparare il veicolo.

Il risarcimento da parte delle compagnie può avvenire:

con risarcimento diretto, con invio della diffida e contestuale richiesta di risarcimento alla propria compagnia assicurativa quando l’incidente si è verificato in Italia, non ha interessato più di due veicoli identificati, assicurati ed immatricolati in Italia determinando danni a cose o lesioni di lievi entità e quindi inferiori al 9%, e l’assicurato non sia responsabile del sinistro anche solo in parte.

Risarcimento all’assicurazione di controparte responsabile del sinistro in tutte le altre ipotesi in cui non si può avvalere del risarcimento diretto. Ai sensi dell’art. 148 Cod. assicurazioni, il terzo trasportato dovrà richiedere il risarcimento alla compagnia assicurativa del veicolo in cui si trovava a bordo.

La compagnia ha un termine di 60 giorni per formulare un’offerta di risarcimento per danni alle cose (30 giorni nel caso di Modello CAI con firma congiunta), e di 90 giorni nell’ipotesi di lesioni fisiche.

Giunti ad un accordo satisfattivo per ambo le parti, la somma va liquidata in 15 giorni altrimenti tale importo potrà essere trattenuto come acconto sul maggior dovuto.

Qualora non sia stato possibile raggiungere un accordo, è necessario invitare la compagnia assicurativa a stipulare una convenzione di negoziazione assistita da avvocati, in quanto condizione di procedibilità per un eventuale giudizio.

L’accordo raggiunto vale come titolo esecutivo. Il mancato accordo comporta la necessità di agire giudizialmente.