La CGIL MB spiega le novità sulle pensioni anticipate (decreto Ape)

Rispetto al Decreto del Governo Gentiloni ci sono delle date da rispettare per andare in pensione prima. Ecco tutti i riferimenti in merito.
Dopo mesi di lavoro, da parte del Governo e delle Organizzazioni Sindacali, lo scorso 18 aprile il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni firmò il decreto attuativo sull’Ape sociale e sul lavoro precoce. Addetti ai lavori e non, hanno atteso con trepidazione il via libera del Consiglio di Stato, prima che il testo, in data 16 giugno, venisse pubblicato in Gazzetta Ufficiale diventando così pienamente operativo.
Naturalmente non è stato possibile inviare le domande a partire dal mese di maggio, come previsto in Legge di Bilancio, ma piuttosto da sabato 17 giugno quando la maggior parte dei patronati, INCA CGIL compreso, erano chiusi al pubblico.
Alla luce di quanto indicato nelle Circolari INPS n. 99 e 100 del 16 giugno 2017, pubblicate sul portale dell’INPS dopo poche ore rispetto ai Decreti, è necessario dare la più ampia informazione sui requisiti e sulle modalità per accedere all’Anticipo pensionistico sociale, cd Ape Sociale, ma soprattutto sull’acceso a pensione per i cd lavoratori precoci.
Le domande per il riconoscimento dell’accesso all’Ape sociale o del lavoro cd precoce, con i requisiti maturati entro il 2017 andranno presentate entro il 15 luglio. Chi raggiunge invece i requisiti nel 2018 dovrà fare domanda di riconoscimento entro il 31 marzo 2018.
Le domande presentate oltre il 15 luglio 2017 e il 31 marzo 2018 e comunque non oltre il 30 novembre saranno prese in considerazione esclusivamente se all’esito del monitoraggio residuano le necessarie risorse finanziarie.
INPS, entro il 15 ottobre per quanto riguarda il 2017 (30 giugno 2018 per l’anno prossimo), se la richiesta sarà stata accolta, indicherà la prima decorrenza utile con conseguente necessità di presentare la domanda vera e propria di Ape Sociale.
Al momento della domanda di verifica dei requisiti di accesso all’APE sociale o ai Precoci occorre essere in una delle seguenti condizioni:
In stato di disoccupazione e senza ammortizzatori sociali da almeno tre mesi
soggetti che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente (genitore, figlio) con handicap grave (articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104);
invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%;
dipendenti che svolgono da almeno sei anni, negli ultimi 7, un lavoro particolarmente difficoltoso o rischioso all’interno delle seguenti professioni:
- operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
- conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
- conciatori di pelli e di pellicce;
- conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
- conduttori di mezzi pesanti e camion;
- personale delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
- addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
- insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido;
- facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;
- personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
- operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.
L’APE SOCIALE è una misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, intesa ad agevolare la transizione verso il pensionamento per soggetti svantaggiati o in condizioni di disagio, verrà pagata dal primo giorno del mese seguente alla richiesta e fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia o anticipata.
È soggetta a limiti di spesa, Il beneficio è riconosciuto nel limite 300 milioni di euro per il 2017, 609 milioni di euro per il 2018, 647 milioni di euro per il 2019, 462 milioni di euro per il 2020, 280 milioni di euro per il 2021, 83 milioni di euro per il 2022 e 8 milioni di euro per il 2023.
La decorrenza dell’APE SOCIALE potrà dunque essere posticipata se i fondi stanziati risultino insufficienti. In tal caso, le domande verranno messe in ordine di priorità in relazione all’età anagrafica più elevata e, come secondo criterio, alla data di presentazione.
Al momento della domanda di verifica dei requisiti di accesso è richiesta solo l’appartenenza ad una delle quattro categorie e non è richiesto il perfezionamento del requisito dell’età (63 anni) e quello dell’anzianità contributiva, 30 anni nelle prime tre condizioni, 36 anni per la quarta condizione, perché tali requisiti anagrafici/contributivi potranno essere perfezionati in corso anno.
L’Ape sociale sarà compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o parasubordinata soltanto nel caso in cui i relativi redditi non superino gli 8.000 euro annui e con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo nel limite di reddito di 4.800 euro annui.
L’indennità, erogata da INPS, è pari all’importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione (se inferiore a 1.500 euro) o pari a 1.500 euro (se la pensione è pari o maggiore di detto importo). L’importo non è rivalutato.
I Precoci invece sono i lavoratori che possono far valere 12 mesi (52 settimane) di lavoro effettivo prima dei 19 anni di età e che si trovano in una delle quattro condizioni elencate in premessa, oppure che svolgono attività previste dalla norma sui lavori usuranti. Per accedere al riconoscimento di precoci, e quindi alla pensione anticipata, oltre ai suddetti requisiti, è richiesta una anzianità contributiva pari a 41 anni sia per gli uomini che per le donne, requisito che dal 2019, con cadenza biennale, sarà adeguato agli incrementi legati alla speranza di vita. L’anticipo sarà riconosciuto fino a esaurimento dei fondi, pari 360 milioni di euro per il 2017, 550 milioni di euro per il 2018, 570 milioni di euro per il 2019 e 590 milioni di euro dal 2020. La pensione anticipata precoce non è cumulabile con redditi da lavoro autonomo o subordinato per il periodo di tempo necessario a perfezionare il requisito ordinario della pensione anticipata (10 mesi per le donne e 1 anno e 10 mesi per gli uomini).
Come avrete ben capito, i requisiti e le modalità di accesso a questi benefici, ma anche la documentazione necessaria a presentare le domande, rende le consulenze maggiormente complesse, ed è questa la ragione per cui a partire dagli ultimi mesi dello scorso anno INCA CGIL Brianza ha svolto uno straordinario lavoro di consulenza e informazione, allo sportello e con la programmazione di apposite assemblee pubbliche, per chiarire i dubbi e le ansie delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti da questa “riforma” previdenziale.
Se pensi di aver diritto all’APE SOCIALE o alla pensione come “precoce” visita: http://www.incacgilbrianza.it/
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