Elezioni 2018: Brianza alle urne per eleggere Parlamento e Regione. Come si vota

2 marzo 2018 | 10:16
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Elezioni 2018: Brianza alle urne per eleggere Parlamento e Regione. Come si vota

Domenica 4 marzo i seggi saranno aperti dalle ore 7 alle ore 23. Ecco i fac-simile delle schede.

Domenica 4 marzo i cittadini della provincia di Monza e Brianza, come nel resto dello Stivale, sono chiamati alle urne per eleggere Camera, Senato, e Regione Lombardia. I seggi saranno aperti dalle ore 7 alle ore 23. Lo spoglio delle schede comincerà subito dopo la chiusura delle urne per il Parlamento), alle ore 15 di lunedì 5 marzo (per le Regionali).

Per esprimere il proprio voto, è necessario presentarsi al proprio seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Per votare per la Camera bisogna essere maggiorenni, per il Senato è necessario aver compiuto 25 anni.

CAMERA E SENATO

Come si vota? All’elettore sono consegnate due schede: una per la Camera (scheda rosa) e una per il Senato (scheda gialla, se l’elettore ha compiuto 25 anni).

Ciascuna scheda riporta il contrassegno della lista e il nome del candidato nel collegio uninominale, e il contrassegno di ciascuna lista o coalizione di liste ad esso collegate con a fianco i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale.

Il voto è espresso tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto così espresso vale ai fini dell’elezione del candidato nel collegio uninominale ed a favore della lista nel collegio plurinominale.

  1. il voto espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista vale anche per il candidato uninominale collegato, e viceversa;
  2. il voto espresso tracciando un segno sul nome del candidato uninominale collegato a più liste in coalizione, viene ripartito tra le liste in proporzione ai loro voti ottenuti nel collegio.
  3. se il segno è tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, il voto è comunque valido anche per la lista collegata.
  4. se l’elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato del collegio uninominale e un segno sul sottostante rettangolo contenente il contrassegno della lista nonché i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto è comunque valido a favore sia del candidato uninominale sia della lista.
  5. se l’elettore traccia un segno sul contrassegno e un segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore sia della lista sia del candidato uninominale.

Se l’elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non sia collegato, il voto è nullo, in quanto per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non è previsto il voto disgiunto.

REGIONE LOMBARDIA

Il numero di Consiglieri è fissato a 80 compreso il Presidente della Regione. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi sul territorio regionale. Gli altri 79 consiglieri sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste provinciali concorrenti, con applicazione di un premio di maggioranza; un seggio è riservato al miglior perdente tra i candidati alla presidenza. E’ stato abolito il cd “listino bloccato”.

Alle liste collegate al Presidente della Regione eletto sono assegnati: almeno 44 seggi (cioè il 55% dei seggi consiliari) se il Presidente ha ottenuto meno del 40% dei voti validi; almeno 48 seggi (cioè il 60% dei seggi consiliari) se il Presidente ha ottenuto il 40% o più dei voti validi.

Come si vota? La votazione per l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale avviene su un’unica scheda. Ciascun elettore può, a scelta: votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione; votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste; votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle altre liste a esso non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste (cosiddetto “voto disgiunto”); votare a favore solo di una lista; in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Regione a essa collegato.

L’elettore può esprimere fino a due voti di preferenza. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della medesima lista. In caso contrario la seconda preferenza è annullata.