Vertenze, Cgil Monza e Brianza: “Dalla Corte Costituzionale spiragli su spese processuali”

30 maggio 2018 | 00:03
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Vertenze, Cgil Monza e Brianza: “Dalla Corte Costituzionale spiragli su spese processuali”

Una recente sentenza apre alla possibilità che, in caso di “gravi ed eccezionali ragioni”, non sia la parte soccombente in giudizio a pagare tutto il contenzioso. Soddisfazione del sindacato, ma con qualche riserva.

Aprire una vertenza contro la propria azienda, magari diventata nel frattempo ex, è sempre stata una scelta delicata. E lo è diventato ancora di più dopo che il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 10 novembre 2014, ha modificato la disposizione dell’art. 92 del Codice di procedura civile relativa alle spese processuali. Perché, in sostanza, si prevede che il giudice condanni al pagamento delle spese legali la parte rimasta soccombente in un giudizio. Salvi i casi, tassativi, in cui vi sia soccombenza reciproca oppure nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti. In questi ultimi casi, il giudice può compensare le spese tra le parti, in tutto o in parte.

“Gli effetti  di questa riforma  si sono tradotti in una riduzione sensibile del contenzioso di lavoro – spiega Giovanna Piccoli, responsabile dell’Ufficio vertenze della Cgil Mb (nella foto in alto) – in conseguenza della rinuncia dei lavoratori a tutelare i propri diritti  per il timore  di dover sostenere i costi della causa, anche di migliaia di euro,  in caso, appunto, di soccombenza”.

Ora, però, su questo fronte sembrano aprirsi degli spiragli positivi per i lavoratori. Poco più di un mese fa, infatti, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77 del 19 aprile, ha accolto parzialmente l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 92 del Codice di procedura civile, estendendo ora la possibilità di compensazione delle spese anche all’ipotesi di “gravi ed eccezionali ragioni”. Secondo la Corte, “le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe  a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità”.

Dalla pronuncia della Corte consegue che  “la circostanza che il lavoratore debba promuovere un giudizio senza poter conoscere elementi di fatto, rilevanti e decisivi, che sono nella disponibilità del solo datore di lavoro – afferma Piccoli – costituisce un elemento valutabile dal giudice al fine di riscontrare, o no, una situazione di assoluta incertezza in ordine a questione di fatto riconducibili alle ‘gravi ed eccezionali ragioni’ che consentono al giudice la compensazione delle spese di lite”.

“La Corte non ha, invece, accolto le argomentazioni che facevano riferimento anche alla condizione soggettiva del lavoratore, quale parte debole del rapporto, ad avviso della quale la considerazione che il contenzioso del lavoro possa presentarsi in termini diseguali giustifica – continua la responsabile dell’Ufficio vertenze della Cgil Mb – norme di favore su un piano diverso da quello della regolamentazione delle spese di lite una volta che tale norma sia resa, ora, meno rigida dall’introduzione della clausola generale delle gravi ed eccezionali ragioni”.

Su quest’ultimo punto uno spunto importante sul regolamento delle spese processuali può derivare dalla proposta di legge sulla “Carta dei diritti universali del lavoro” presentata dalla Cgil. Che propone una modifica dell’articolo 92 del Codice di procedura civile stabilendo che il giudice possa compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti, anche in relazione alla condizione delle stesse e alla differente posizione economica e sociale.

In attesa di prospettive future, la riforma dell’art. 92 del Codice di procedura civile ha contribuito ad un calo del numero delle vertenze sindacali anche in Brianza. Nel 2016 nel nostro territorio, secondo i dati della Cgil, se ne sono avute il 10% in meno rispetto all’anno precedente (leggi l’articolo).

Ora la sentenza della Corte potrebbe invertire questo trend in ribasso, frutto anche della difficoltà odierna a trovare lavoro e della elevata tensione nel mondo produttivo. “La pronuncia della Corte è da accogliere con soddisfazione anche se è chiaro che ci vorrà del tempo per capire meglio come i giudici interpreteranno e si assesteranno sulle “gravi ed eccezionali ragioni” – sostiene Piccoli – sicuramente si intravvedono spazi più ampi di compensazione delle spese rispetto a prima, se non altro in tutte le ipotesi in cui il lavoratore deve iniziare la causa alla “cieca” come nel caso di sanzioni o licenziamenti disciplinari, dove non sempre si è a conoscenza di quali elementi disponga l’azienda a sostegno dei propri provvedimenti”.