Contratti appalti pubblici, Cgil MB: “Poca chiarezza sull’avvalimento”

Per il sindacato la norma, che consente ad un’impresa di avvalersi di capacità e strumenti di altri soggetti, in particolare non tutela i lavoratori dipendenti in distacco dell’azienda ausiliaria.
E’ stato recentemente oggetto di un vademecum dell’Anac (Autorità nazionale anticorruzione), ma sono ancora molti i dubbi sull’avvalimento, cioè la possibilità per il soggetto economico che intenda partecipare ad una procedura di gara in un appalto pubblico e non possegga i necessari requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di avvalersi delle capacità e strumenti di altri soggetti. Anche perché su questa procedura, prevista dal nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), continuano ad esserci incertezze riguardanti diversi aspetti.
Dalla dichiarazione di impegno, che serve a rendere valido il contratto di avvalimento, alla piena responsabilità solidale tra azienda concorrente all’appalto pubblico e quella ausiliaria (impresa che “presta” i propri requisiti). Dalle gravi irregolarità fiscali definitivamente accertate nei confronti dell’impresa ausiliaria, che comportano la revoca dell’aggiudicazione, ai requisiti di idoneità professionale che, a differenza delle capacità economica-finanziaria, tecniche e professionali, non possono essere oggetto di avvalimento. Fino alle certificazioni di qualità, rese oggetto di avvalimento solo in un secondo momento.
Tutto questo lancia delle ombre sulla capacità della normativa sugli appalti pubblici di salvaguardare i livelli occupazionali. Anche perché già i Ccnl (Contratto collettivo nazionale di lavoro) avevano visto introdurre delle clausole che hanno la finalità di garantire, salvi casi particolari, il mantenimento dell’occupazione e prevedono l’obbligo per l’impresa subentrante nell’appalto di assumere il personale derivante dalla gestione uscente.
Poi, appunto, con il nuovo codice dei contratti pubblici, viene introdotto l’avvalimento, in virtù del quale l’operatore economico potrà partecipare alla gara dimostrando alla stazione appaltante la disponibilità dei mezzi necessari, mediante la presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria, con cui si obbliga, verso il committente e verso il concorrente alla gara, a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il ricorrente. Tra queste anche il proprio personale, che verrà messo a disposizione dell’ausiliata mediante l’istituto del distacco (art. 30 del D.Lgs. 276/2003).
“In una siffatta situazione la tutela dei lavoratori occupati sull’appalto, apprestata dalle clausole sociali dei Ccnl, potrebbe non trovare applicazione in quanto, non essendo i dipendenti in distacco formalmente inseriti nel libro paga e matricola dell’impresa uscente, in base all’interpretazione letterale di detta norma, nei confronti di costoro sembrerebbe non vigente l’obbligo all’assunzione da parte del nuovo appaltatore – afferma Giovanna Piccoli, responsabile dell’Ufficio vertenze della Cgil Mb – tale effetto, pur interessando l’ambito circoscritto degli appalti pubblici, rappresenta comunque una distorsione del sistema e deve far riflettere sulle ricadute che si andrebbero a determinare nei casi di avvalimento per i lavoratori in distacco, i quali potrebbero vedersi negate le tutele operanti invece per i lavoratori dipendenti dell’impresa uscente, con un’evidente disparità di trattamento della quale non è possibile allo stato immaginarne alcuna valida ragione”.
A livello nazionale ci sono stati una serie di pareri di precontenzioso dati dall’Anac su casi concreti, derivanti dalle norme del Codice degli Appalti, in cui i concorrenti hanno interpretato male la normativa sui contratti pubblici. La questione dei dipendenti in distacco negli appalti pubblici, che ancora non ha un indirizzo quantomeno a livello di giurisprudenza, investe anche il nostro territorio.
“Il nostro Ufficio vertenze è stato, di recente, interessato da questa problematica che ha visto i lavoratori interessati sprovvisti delle tutele riconducibili, immediatamente, alle prescrizioni contrattuali – spiega Piccoli – questi, per poter essere assunti dall’impresa subentrante ovvero per poter proseguire il rapporto di lavoro con l’impresa da cui erano formalmente assunti, hanno dovuto accettare condizioni contrattuali peggiorative, quali contratti a termine, periodi di prova, riduzioni di orario di lavoro, condizioni economiche deteriori”.