A Lecco divieto di spostamenti per attività motoria. L’avvocato “Provvedimenti in contrasto con le norme statali: inefficaci”

“Il potere dei sindaci è limitato al coordinamento delle norme di livello regionale e nazionale. Le ordinanze sono inefficaci, chi è stato multato potrà fare ricorso.”
In tanti in Brianza sono rimasti delusi e arrabbiati dai nuovi divieti emessi a Lecco e provincia che prevedono la chiusura di sentieri, ciclabili. Abbiamo voluto interpellare l’avvocato Paolo Onesti (p.onesti@lsclex.com) dello Studio LSC Legal Services & Consulting di Via Sant’Andrea 7 a Milano per un parere sull’efficacia e corretta applicabilità di queste ordinanze locali.
“Il noto DPCM del 26 aprile 2020 ha disposto misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale fino al 17 maggio.
Sul caso specifico, tali norme prevedono un generale divieto di assembramento ma consentono di svolgere individualmente attività sportiva o motoria, purché nel rispetto delle distanze di sicurezza stabilite (art. 1 lett. f DPCM).
Nelle FAQ pubblicate dal Governo, inoltre, viene ulteriormente specificato che al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, rigorosamente all’interno della propria Regione, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività.
All’interno di questo quadro normativo, sono espressamente previsti specifici poteri sindacali di ordinanza (il sindaco può prendere delle decisioni specifiche per il suo comune) per far rispettare il divieto di assembramento in luoghi pubblici o privati (art. 1 lett. d DPCM) e per regolamentare la fruibilità di parchi, ville o giardini pubblici (art. lett. e DPCM).
Al di fuori dei citati poteri i sindaci non possono adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali, pena la loro inefficacia come espressamente stabilito dalla legge (art. 2 D.L. 19 del 25.03.2020).
Nel caso in esame, i sindaci del lecchese potrebbero sostenere tali scelte contrastanti richiamando l’art. 50 comma 5 del TUEL, che attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale. Tuttavia, il comma successivo (art. 50 comma 6 del TUEL) precisa che in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano lo Stato o le Regioni.
Alla luce di ciò, in presenza di un’emergenza di sanitaria di rilevanza internazionale il potere contingibile e urgente dei sindaci è limitato dalle norme di coordinamento di livello regionale e nazionale, esercitato dal Governo nel DPCM del 26 aprile scorso, e pertanto eventuali provvedimenti in senso contrario potrebbero essere oggetto di impugnazione innanzi all’autorità giudiziaria competente per una declaratoria di inefficacia.”
Insomma, anche l’esperto da noi interpellato ribadisce quanto nei giorni scorsi era stato dichiarato dal prefetto di Leccoa LeccoNotizie. Michele Formiglio ha invitato i sindaci ad un atteggiamento di maggiore attinenza con i provvedimenti statali e regionali.
Quindi? I sindaci nonostante il monito del Prefetto sono rimasti del loro parere e quindi i divieti restano. Ai cittadino che vorranno sfidare, rischiare di andare a fare attività sportiva in montagna il rischio di una ammenda, e semmai la possibilità successiva di un ricorso.