D.L. Sostegni, novità previste dal nuovo decreto

Il consulente del lavoro, il dottor Gianluca Pilleri, spiega punto per punto tutte le novità previste dal primo decreto del Governo Draghi.
Continuano i nostri appuntamenti con il dott. Gianluca Pillera, professionista nella consulenza del lavoro. Obiettivo? Informare e aggiornare i lettori di MBNews circa le problematiche del mondo del lavoro, sulle normative e quanto altro rendono questo settore non sempre di facile lettura, soprattutto in un momento in cui molti settori sono da mesi messi a dura prova dalla pandemia.
E infatti, neanche il tempo di riprendere fiato che siamo tornati nuovamente in zona rossa. Per lo studio del Dottor Gianluca Pillera (presente anche su Instagram), ovviamente, nessun risposo e di nuovo cassa integrazione, quella precedente prevista dalla Legge di Bilancio stava quasi per terminare e quindi, senza sosta, il nostro consulente del lavoro si è ributtato nello studio del nuovo decreto appena pubblicato (il primo del governo Draghi).
Ecco in sintesi alcune novità previste dal Decreto Sostegni.
Le novità
Il decreto tenta di rendere più semplice l’instaurazione dei contratti a tempo determinato. È questo l’obiettivo primario del cd. “D.L. Sostegni” atteso oggi in Consiglio dei Ministri. Quindi, le causali che giustificano l’apposizione di un termine superiore a 12 mesi – come previsto dal cd. “Decreto Dignità” (D.L. n. 87/2018, convertito con modificazioni in L. n. 96/2018) – non saranno necessarie fino alla fine di quest’anno. Si ricorda, al riguardo, come la deroga al “Decreto Dignità” era già stata prevista fino al 31 marzo 2021. Dunque, la nuova previsione normativa non fa altro che prorogare la predetta deroga, al fine di spingere le assunzioni stagionali nei prossimi mesi estivi.
“D.L. Sostegni”, inoltre, prevede anche ulteriori novità:
Nuove misure in materia di trattamenti di integrazione salariale (art. 8)
I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, possono richiedere:
– il trattamento di integrazione salariale CIGO per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021;
– l’Assegno Ordinario e la CIGD per una durata massima di 28 settimane che devono essere collocate tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.
L’accesso ai predetti trattamenti è consentito senza il riconoscimento di un contributo addizionale. I lavoratori beneficiari del trattamento sono quelli in forza alla data di entrata in vigore del decreto in commento (23.3.2021).
Il termine per la presentazione delle domande è confermato entro la fine del mese successivo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Tuttavia, in fase di prima applicazione, il termine di scadenza è fissato entro la fine del mese successivo la data di entrata in vigore del decreto Sostegni.
In caso di pagamento diretto, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’INPS i dati necessari per il pagamento e il saldo entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.
In fase di prima applicazione i predetti termini sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto se tale data è posteriore a quella “ordinaria” che fissa la scadenza per l’invio dei dati all’INPS entro il mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale.
Decorsi tali termini il pagamento rimarrà a carico del datore di lavoro.
Per quanto riguarda, invece, la concessione dei trattamenti, le integrazioni salariali possono essere riconosciute sia con modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps sia con le modalità di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 148/2015 (pagamento anticipato da parte del datore).
Blocco dei licenziamenti individuali e collettivi (art. 8, commi 9, 10 e 11)
E’ previsto il blocco generalizzato dei licenziamenti economici individuali e collettivi fino al 30 giugno 2021 nonché le sospensioni delle procedure pendenti, di cui agli artt. 4, 5 e 24 della Legge n.223/91, avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.
Per i soli datori di lavoro che possono fruire dei trattamenti di integrazione salariale CIGD, assegno ordinario e CISOA con causale Covid-19, è stato previsto un ulteriore blocco dei licenziamenti dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, indipendentemente dall’effettiva fruizione di tali ammortizzatori.
Il divieto di licenziamento non si applica:
– nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 c.c.;
– nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento Naspi;
– i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione.
Misure a sostegno dei lavoratori in condizioni di fragilita’ (art. 15)
È stata prorogata sino al 30 giugno 2021
– l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio dei lavoratori fragili al ricovero ospedaliero laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile.
– la possibilità, per i lavoratori fragili, di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile fino al 30 giugno 2021, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Le predette disposizioni trovano applicazione anche per il periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di non creare un vuoto normativo in considerazione del fatto che l’articolo 1, comma 481, della legge n.178/2020 (Legge di Bilancio 2021), ha esteso la disciplina normativa di tutela dei lavoratori fragili al periodo che va dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.
Disposizioni in materia di naspi (art. 16)
L’indennità di disoccupazione Naspi è riconosciuta, fino al 31 dicembre 2021, anche in assenza del requisito dei 30 giorni di effettivo lavoro del lavoratore che intende accedere al trattamento nei 12 mesi precedenti il periodo di disoccupazione.
Ricordiamo che lo Studio Pillera eroga tutti i servizi di Consulenza del Lavoro per piccole, medie e grandi imprese: dall’elaborazione di paghe e contributi e Consulenza ed Assistenza in tutte le fasi di instaurazione del rapporto di lavoro; Assistenza in tutte le fasi di risoluzione del rapporto di Lavoro; Gestione di tutti i contratti di lavoro e stesura di contratti aziendali; Assistenza sindacale per la trattazione e composizione di vertenze individuali e plurime; assistenza tecnica in occasione di visite ispettive e accertamenti; Analisi componenti il costo del lavoro; pareri scritti e studi di fattibilità; Cassa integrazione ordinaria e straordinaria; Licenziamenti collettivi ed individuali; Contratti integrativi di secondo livello; Appalti e somministrazione di manodopera.
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