Green Pass obbligatorio per i lavoratori, quello che c’è da sapere

22 settembre 2021 | 00:19
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Green Pass obbligatorio per i lavoratori, quello che c’è da sapere

Green pass obbligatorio per 23 milioni di lavoratori: il consulente del lavoro, il dottor Gianluca Pilleri, spiega tutto ciò che prevede il decreto legge licenziato dal Consiglio dei Ministri.

Green pass obbligatorio per 23 milioni di lavoratori, lo prevede il decreto legge licenziato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 16 settembre 2021, con efficacia dal prossimo 15 ottobre.

Il decreto, che contiene misure urgenti volte ad assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e norme di rafforzamento del sistema di screening.

Ambito di applicazione

Più dettagliatamente, l’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 per svolgere l’attività lavorativa si applica al:

– personale delle amministrazioni pubbliche (articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
– personale in regime di diritto pubblico (articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

È naturalmente fatta eccezione per i soggetti esentati dalla campagna vaccinale in possesso di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

L’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, il Green pass vale anche per tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le amministrazioni, anche sulla base di contratti esterni.

Per tali lavoratori la verifica del rispetto delle prescrizioni va effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

Verifiche sui dipendenti

Ai datori di lavoro spetta il compito di verificare il possesso del Green pass da parte dei lavoratori obbligati. A tal fine, entro il prossimo 15 ottobre, dovranno:

– definire le modalità operative per organizzare le verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro;

– individuare, con atto formale, i soggetti deputati alle attività di verifica e di contestazione delle violazioni.

Prevista la possibilità che vengano adottate linee guida statali, regionali e da parte degli enti locali per la omogenea definizione delle modalità organizzative.

Sanzioni

Il personale delle amministrazioni che dichiarasse o risultasse, al momento dell’accesso al luogo di lavoro, privo di Green pass viene considerato assente ingiustificato.

Il rapporto di lavoro è sospeso dal quinto giorno di assenza e fino alla presentazione del Green pass (comunque non oltre il 31 dicembre 2021). Al dipendente assente ingiustificato o sospeso non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.

In ogni caso il lavoratore non è passibile di sanzioni disciplinari e non può essere licenziato.

Ai datori di lavoro che non svolgessero le dovute verifiche secondo le prescrizioni, ovvero che non adottassero le misure organizzative entro il 15 ottobre si applica una sanzione da 400 a 1.000 euro.

L’accesso del personale nei luoghi di lavoro in violazione degli obblighi è punito con la sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro.

Green pass per i lavoratori privati

Il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri estende poi, per lo stesso arco temporale, l’obbligo di Green pass per l’ingresso nei luoghi di lavoro a tutti i lavoratori privati (anche autonomi, colf, badanti), fatta eccezione esclusivamente per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale muniti di idonea certificazione medica.

L’obbligo di Green pass si applica in aggiunta a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.

Controlli e sanzioni

I datori di lavoro privati devono verificare il possesso del Green pass dei propri dipendenti e del personale (anche esterno) che svolge, a vario titolo, attività lavorativa o formativa presso il medesimo.

Come per il settore pubblico, anche nel privato, entro il 15 ottobre 2021, ogni datore di lavoro deve definire come intende organizzare le verifiche, che potranno essere effettuate anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.

Entro lo stesso termine si dovranno individuare, con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi.

Andando poi alle sanzioni, i lavoratori che svolgono una attività lavorativa nel settore privato se privi del Green pass al momento dell’accesso al luogo di lavoro sono immediatamente sospesi dalla prestazione lavorativa, ma non sono passibili di sanzioni disciplinari e mantengono il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Durante la sospensione non sono dovuti la retribuzione.

La sospensione è efficace fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021

Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, e non oltre il 31 dicembre 2021.

Test antigenici

I test molecolari e antigenici rapidi saranno gratuiti solo per i cittadini con disabilità o in condizione di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione anti SARS-CoV2 a causa di patologie ostative certificate, nonché per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministro della salute.

Per gli altri le farmacie saranno tenute ad assicurare, sino al 31 dicembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi secondo prezzi calmierati.

Certificazioni verdi COVID-19

Infine, si legge nel testo del decreto-legge, coloro che sono guariti dal Covid-19 possono ottenere il green pass subito dopo la prima dose di vaccino («dalla medesima somministrazione») e non più, come prevede la disciplina attuale, dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione.

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