
In un contesto scolastico dove i diritti dei docenti precari sono spesso ignorati, il tema delle ferie maturate ma non usufruite e del loro pagamento è diventato cruciale.
Il modus operandi dell’amministrazione scolastica, che nega il pagamento per le ferie accumulate e non godute, risulta essere in contrasto con i principi garantisti del diritto nazionale e dell’Unione Europea. Al centro della questione c’è l’indennità sostitutiva, diritto che il lavoratore a termine non dovrebbe mai perdere, anche nel caso in cui non abbia fatto richiesta di poter beneficiare delle ferie maturate, e che spetta per i giorni di ferie rimanenti, ossia la differenza tra i giorni maturati e quelli effettivamente usufruiti.
Il supporto della giurisprudenza
La giurisprudenza si sta muovendo in modo unanime. Difatti, la stragrande maggioranza dei Tribunali presenti sul territorio nazionale si sono dimostrati favorevoli al riconoscimento dell’indennità sostitutiva per le farie maturate e non godute dai docenti precari. Tale orientamento giurisprudenziale risulta ormai consolidato anche presso le varie corti d’Appello e finanche presso la Corte di Cassazione.
Quest’ultima ha stabilito che la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie – se necessario formalmente – di averlo nel contempo avvisato – in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
Ciò vuol dire che se il Dirigente Scolastico non abbia correttamente invitato il docente a beneficiare delle ferie a pena di perdita definitiva delle stesse, al lavoratore andrà corrisposta l’indennità sostitutiva.
Ricorso
Pertanto tutti i docenti precari che nel corso della loro carriera scolastica, nel limite prescrizionale di 10 anni (ovviamente presso la pubblica amministrazione), abbiano maturato complessivamente un numero di giorni di ferie superiore rispetto a quelli effettivamente goduti, ma che non abbiano ricevuto alcun invito a dover fruire delle ferie da parte del Dirigente Scolastico, possono azionare il “ricorso ferie non godute” con l’ausilio degli avvocati Salvatore e Andrea Giannattasio di GiustiziaScuola, volto proprio ad ottenere il pagamento di tutte le ferie maturate e non godute che il docente abbiano maturato negli ultimi 10 anni scolastici.