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Ricorso per abuso dei contratti a tempo determinato nella scuola: Legge 166/2024

28 dicembre 2024 | 07:00
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Ricorso per abuso dei contratti a tempo determinato nella scuola: Legge 166/2024

La Legge n. 166 del 2024, pubblicata il 14 novembre nella Gazzetta Ufficiale, introduce un’importante tutela per i lavoratori precari nella Pubblica Amministrazione, compresi docenti e personale ATA.

Questa normativa stabilisce, infatti, un cospicuo risarcimento economico per i lavoratori vittime di abusi nella reiterazione di contratti a tempo determinato.

Ad avviso degli avv.ti Salvatore Giannattasio e Andrea Giannattasio di Giustiziascuola.com, sono purtroppo tantissimi i lavoratori del comparto scuola, docenti o ATA, vittime di abuso dei contratti di lavoro a tempo determinato. Per tale ragione, continuano ad adire il Giudice del Lavoro affinché i lavoratori precari possano ottenere quantomeno il dovuto risarcimento del danno cd. “Eurounitario”.

Risarcimento previsto:

L’articolo 12 della legge 166 del 2024 (Decreto Salva Infrazioni), infatti, stabilisce che, in caso di abuso nella successione di contratti a tempo determinato, il lavoratore ha diritto a un’indennità compresa tra 4 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il trattamento di fine rapporto.

Il giudice determina l’importo considerando la gravità della violazione, il numero di contratti succedutisi e la durata complessiva del rapporto.

Questa disposizione mira, dunque, a rafforzare la tutela dei lavoratori contro l’abuso dei contratti a termine, in conformità con le normative europee.

Come ottenere il risarcimento:

Per ottenere il risarcimento, il docente o il personale ATA vittima di reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato, deve rivolgersi al Giudice del Lavoro il quale, valutata l’entità dell’abuso, decide il risarcimento spettante al lavoratore.

Per ulteriori informazioni visitare il sito Giustiziascuola.com

Aspetti importanti:

Il decreto Salva Infrazioni non prevede alcuna stabilizzazione automatica: La legge prevede esclusivamente un risarcimento economico, senza trasformare automaticamente il contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.

Il risarcimento non è automatico, ma è necessario adire il Giudice del Lavoro.