MBNews ha approfondito l’argomento e chiarito ogni dubbio con Alessandro Nosenzo della Nosenzo Insurance s.r.l., broker assicurativo indipendente di lunga esperienza.
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 241 del 1997, è stato introdotto l’obbligo assicurativo per i Professionisti che svolgono l’attività di assistenza fiscale, mediante apposizione del visto. “Da alcuni è chiamato impropriamente visto leggero, senza aver mai spiegato la ragione di tale definizione. Al di là del lessico, utilizzato in campo legale e assicurativo, occorre basarsi rigorosamente sulle leggi, i regolamenti e le circolari interpretative ufficiali, per evitare di incorrere in errori”. Proprio per questo MBNews ha approfondito l’argomento e chiarito ogni dubbio con Alessandro Nosenzo della Nosenzo Insurance s.r.l., broker assicurativo indipendente di lunga esperienza.
“Partendo dall’assunto che la fonte normativa dell’obbligo assicurativo per i professionisti che svolgono in favore dei propri cliente l’assistenza fiscale mediante apposizione del visto resta il decreto 241/1997, il susseguirsi di norme che hanno reso via via obbligatoria l’assistenza fiscale in varie fattispecie di adempimenti fiscali non ha mai modificato l’impianto della polizza obbligatoria. Fa eccezione il Decreto Legislativo n. 175 del 21.11.2014, che ha introdotto modifiche al massimale minimo di tali polizze, portandolo agli attuali 3 milioni di euro con la modifica dell’Art. 6 del D.M. 164 del 1999“.
“Attualmente dunque, chi presta assistenza fiscale, deve richiedere alla Direzione Regionale delle Entrate (o in alcuni casi alla Direzione Provinciale delle Entrate) di essere inserito in un apposito elenco. Per essere iscritti, il soggetto richiedente deve prestare la garanzia assicurativa per un massimale adeguato al numero di soggetti per i quali offre assistenza, con un minimo di 3 milioni di euro. In luogo della polizza, il soggetto può prestare cauzione in titoli di Stato (Italiani) o garantiti dallo Stato (italiano)”.
“Per non vincolare 3 milioni di Euro in una cauzione, molti optano per la soluzione assicurativa anche perché l’estensione all’attività di assistenza fiscale mediante apposizione del visto si aggiunge alla copertura base già prevista dalla maggioranza delle polizze professionali, che riguarda la verifica della corretta tenuta delle scritture contabili”.
“Quindi da un lato il visto attesta unicamente l’avvenuta verifica che la scritture contabili siano tenute in modo formalmente corretto (formale e non sostanziale), mentre la polizza anche non estesa all’assistenza fiscale mediante apposizione del visto copre già le conseguenze di negligenze professionali nella verifica della corretta tenuta delle scritture contabili. Di fatto quindi la polizza per il visto non estende in alcun modo la copertura assicurativa che sarebbe già sufficiente nella versione di base”.
“Peraltro, essendo la polizza di base obbligatoria per i professionisti che richiedono l’iscrizione all’Albo (anche se non esercitano l’assistenza fiscale) risulta chiaramente inutile richiederne una specifica per l’assistenza fiscale. Sarebbe a mio avviso anche auspicabile l’abrogazione di tale doppio adempimento per la stessa identica responsabilità”.
“Infatti non a caso molte imprese di assicurazioni non richiedono un premio aggiuntivo per l’estensione della polizza base all’assistenza fiscale, mediante apposizione del visto. Fa eccezione il caso in cui l’assicurazione di base non ha il massimale minimo di 3 milioni di euro, che andrà pertanto integrato”.
Le complicazioni per i professionisti, tuttavia, non si esauriscono qui.
“La Direzione Centrale delle Entrate, ha chiarito con la propria circolare 28/E del 25.9.2014 che “la copertura assicurativa deve riferirsi alla prestazione dell’assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, ai sensi dell’art. 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997, senza alcuna limitazione della garanzia a un solo specifico modello di dichiarazione”. Questo perché, indicare in un contratto assicurativo una postilla che specifichi che la polizza vale per una certa attività equivale a escludere tutte le attività non precisate. Pertanto, il suggerimento della Direzione Centrale alle Direzioni Regionali e Provinciali è quello di verificare che la polizza non sia riferita a una specifica dichiarazione, perché nel corso dell’anno il susseguirsi di vari Decreti o Leggi potrebbero estendere l’obbligo assicurativo a nuove tipologie di dichiarazioni e quindi rendere la polizza che contiene riferimenti specifici, non più valida”.
“Le precisazioni dunque, limitano potenzialmente la portata assicurativa con l’effetto di generare un danno non solo a carico del professionista, ma soprattutto per l’amministrazione pubblica che ha richiesto la tutela. Nonostante ciò e la raccomandazione della Direzione Centrale delle Entrate, le Direzione Regionali e Provinciali si muovono in modo spesso difforme e chiedono aggiunte alle polizze”.
E’ doveroso inoltre sottolineare che anche in caso di cessione del bonus 110% (Decreto 34 del 19.5.2020 convertito in Legge n. 77 del 17.7.2020) a terzi non va effettuata alcuna precisazione in polizza.
“La confusione in questo ambito, talvolta, è favorita da dichiarazioni fuorvianti, “come quella di un componente del Consiglio Nazionale dei Commercialisti ed Esperti contabili che sull’argomento visto e bonus 110% suggeriva di far inserire in polizza un preciso richiamo alla norma”.
“Abbiamo tuttavia, appena spiegato quanto ciò non sia affatto conveniente. La speranza, dal canto nostro, è duplice: da un lato che lo Stato abolisca il doppio obbligo assicurativo per i commercialisti (almeno riducendolo a un solo obbligo) e dall’altro che i distributori assicurativi non usino questa circostanza per proporre polizze aggiuntive totalmente inutili che però di fatto generano un aumento dei costi a carico degli assicurati”.
La Nosenzo Insurance Brokers Srl, broker indipendente con sede a Monza, con un’esperienza trentennale nel campo, può essere un ottimo punto di riferimento, in caso di dubbi o domande, oltreché una valida realtà a cui affidarsi per la sottoscrizione di svariati prodotti assicurativi.
Foto di repertorio MBnews